Secondo l’art. 103, comma 11, del Codice dei Contratti Pubblici, la stazione appaltante ha la facoltà di esonerare l’affidatario di un appalto dalla presentazione della garanzia definitiva, nei seguenti casi:
– per appalti il cui valore è inferiore a € 40.000;
– nel caso di affidamento ad operatori di comprovata solidità;
– in caso di forniture di beni che per la loro natura o uso, debbano essere acquistati nel luogo di produzione;
– nel caso di lavori che per la loro natura devono essere affidati ad operatori specializzati.
L’esonero dalla prestazione della garanzia deve però essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.
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