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ONERI DELLA SICUREZZA: IL CALCOLO IN EDILIZIA

Il prezzario per gli oneri della sicurezza in edilizia

Per aiutare il tecnico nell’individuazione degli oneri della sicurezza è stato elaborato, ed è continuamente aggiornato dal CPT di Roma (https://www.cefmectp.it/), un prezzario relativo ai costi della sicurezza in edilizia.
Il valore assoluto di questo elaborato, rispetto agli altri prezzari, è quello di essere incentrato solo sui costi della sicurezza di cui al punto 4.1.1. dell’Allegato XV del D.Lgs. n. 81/08. Altri prezzari, come quelli regionali, hanno una criticità di fondo: lo scopo di individuare il prezzo unitario dei materiali per l’edilizia e l’impiantistica, pertanto, costituiscono un valido strumento per il progettista o l’impresa che deve redigere un computo metrico, ma non per il coordinatore che invece ha l’obiettivo di stimare compiutamente i costi della sicurezza che lì invece sono trattati solo incidentalmente.

Come sopra accennato, le linee guida Itaca 2015 pongono l’attenzione sul tema degli oneri aziendali della sicurezza ed hanno l’obiettivo di fornire un supporto operativo sotto il profilo della loro valutazione.

Le linee guida Itaca distinguono due tipi di oneri:

1. gli oneri gestionali della sicurezza annui, sostenuti dal datore di lavoro dell’impresa offerente in attuazione della normativa vigente in materia, a prescindere dai singoli e specifici contratti (ad esempio, quota parte delle spese sostenute per le visite mediche, formazione e informazione di base dei lavoratori ecc.) – Misure per la gestione della sicurezza;

2. gli oneri operativi rappresentativi di tutte le spese relative alle misure di prevenzione connesse allo specifico appalto (ad esempio, la formazione integrativa necessaria agli stessi lavoratori, alcuni DPI particolari non rientranti nei costi della sicurezza ecc.) – Misure per i rischi legati alle lavorazioni e alla loro contestualizzazione.

Il codice dei contratti pubblici

Il nuovo Codice dei Contratti Pubblici, D.Lgs. n. 50/2016, per la parte relativa ai costi della sicurezza ha un pregio non indifferente. Finalmente, attraverso il ricorso al principio anglosassone della soft law, che permea l’intero testo, si è scrollato di dosso tutte quelle disposizioni, frutto di stratificazioni di leggi tra loro successive e non sempre coordinate, che affrontavano in maniera ripetitiva temi tipici della salute e sicurezza nei cantieri. È evidente la scelta del legislatore di demandare integralmente al decreto 81 la regolamentazione della materia lasciando al nuovo codice solo norme di raccordo che non innovano, ma richiamano gli articoli e gli istituti contemplati nel decreto 81. In questo modo si garantisce la perfetta coerenza tra i due testi di legge che parlano un’unica lingua.

Con riferimento ai costi della sicurezza si assiste ad una netta presa di posizione che rompe con l’ambiguità del passato. Infatti, il testo del nuovo Codice accoglie e fa propria la distinzione, operata dalle linee guida Itaca 2006 e 2015 analizzate, tra costi aziendali della sicurezza e costi/oneri della sicurezza inserendo queste due distinte nozioni all’interno del proprio corpo normativo. Questa scelta se da un lato conferma la piena legittimità della distinzione operata dalle linee guida citate, dall’altro innalza il concetto di onere aziendale della sicurezza al rango di fonte di derivazione legislativa il che le conferisce valore cogente.

Il legislatore del nuovo Codice si pone quindi rispetto ai costi della sicurezza nel segno della continuità con il lavoro svolto in materia da Itaca, condividendone in pieno i risultati nel testo.

Conclusioni

Rispetto all’articolata panoramica sopra esposta, è evidente il dettato normativo del d.lgs. 81/08, per il quale sia negli appalti pubblici sia per gli appalti privati, nei costi della sicurezza vanno stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste dal cantiere, i costi relativi alla serie di apprestamenti e misure elencate all’allegato XV, già sopra riportato.


Inoltre, la stima dei costi deve essere congruaanalitica per voci singole (a corpo o a misura), riferita a elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell’area interessata, o sull’elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente. Nel caso in cui un elenco prezzi non sia disponibile, si fa riferimento ad analisi costi complete e desunte da indagini di mercato.


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